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Recenti modifiche al Codice di Diritto Canonico per i religiosi

di Maria Benedetta Casati

Il 7 maggio scorso sono entrate in vigore le modifiche apportate al CIC dal Santo Padre con la lettera apostolica in forma di Motu Proprio firmata la domenica delle Palme. Una modifica che riguarda la Vita Religiosa e nello specifico i termini per presentare ricorso da parte di un membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata, di cui ai canoni 700 del CIC e 501 § 2 CCEO.

In merito a questo argomento abbiamo avuto la possibilità assistere ad una videoconferenza riservata ai soci del CNEC, il 18 aprile 2023, con l’avvocato Maria Cristina Giustacchini, avvocato rotale specializzato in diritto canonico ed ecclesiastico. Dal momento che cominciano ad essere numerose le modifiche e gli interventi sul CIC attuate da Papa Francesco, e – come ha fatto notare l’avv. Giustacchini – anche per i canonisti è difficile stare al passo, molto di più lo può esser per chi ha poca confidenza con il codice di diritto canonico.

Segnaliamo pertanto il benemerito servizio offerto dal CNEC che all’interno del ciclo di videoconferenze “I martedì del CNEC” ha riservato uno spazio anche a questa tematica, poiché è giusto che questi argomenti siano conosciuti e compresi dai membri degli Istituti di Vita consacrata cui sono diretti.

Vi diamo qui una sintesi della video conferenza.

 

Premessa

Il tema più ampio preso in considerazione è stato quello della SEPARAZIONE DALL’ISTITUTO. Un tema delicato, di cui si parla poco. È necessaria una formazione sempre più approfondita ed adeguata alle problematiche attuali, ed anche un aiuto successivo alle dimissioni che non sono senza gravi e dolorose conseguenze (solitudine e abbandono dei consacrati). È un dovere accompagnare i religiosi in difficoltà e in situazione di dolore.

 

Nell’incontro odierno

Si prenderanno in considerazione le novità introdotte e i cambiamenti dei canoni interessati; verremo guidati in un excursus su quello che ruota intorno alla modifica.

S’intende fornire un aiuto a comprendere il Motu Proprio e fare insieme un momento di riflessione.

La lettera apostolica emessa la domenica delle Palme ha l’obiettivo di allungare i termini per la presentazione del ricorso da parte dei consacrati dimessi. Il significato di questo cambiamento potrebbe non essere compreso nelle vere intenzioni del Santo Padre.

Due sono i canoni modificati: il can. 700 del codice di diritto canonico e il can. 501 § 2 del codice delle chiese orientali. Le modifiche entreranno in vigore il 7 maggio e porteranno a 30 giorni il tempo a disposizione per fare ricorso. Perché?

L’intenzione del Motu Proprio sembra essere quella di garantire i diritti della persona. Questa è la preoccupazione del Santo Padre, in quanto i tempi stabiliti in precedenza dal can. 700, cioè 10 giorni, non si rivelavano congrui per la tutela dei diritti della persona. Le conseguenze di una dimissione hanno, infatti, una certa importanza e avere un tempo più lungo offre la possibilità di comprendere il decreto verificandone la validità, il rispetto della procedura e il rispetto degli elementi richiesti.

Il principio che ha ispirato il Santo Padre è il 6° dei principi che hanno guidato la revisione del CIC approvato nel 1967: Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur. E’ necessario che i diritti delle persone siano ben definiti e posti al sicuro. L’uso della potestà all’interno della chiesa non può essere arbitrario – spiega l’avvocato – ciascun fedele deve avere la possibilità di tutelare i propri diritti. Il diritto di difesa deve poter essere tutelato e rispettato.

Bisogna essere consapevoli di avere questo diritto, per poterlo esercitare. Per potersi difendere bisogna conoscere gli strumenti per farlo e per quali motivi posso impugnare i provvedimenti. Conoscere la procedura è dunque molto importante, perché offre la possibilità di individuare tutti gli elementi che possono essere utili alla difesa e al ricorso.

«Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur» (AAS, LXXV [1983], Pars II, XXII). Fu questo il sesto principio generale che il Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre 1967, approvò per la revisione del Codice di Diritto Canonico e che ancor oggi rimane valido, riconoscendo alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato nell’Ordinamento giuridico della Chiesa. Esso diventa rilevante soprattutto nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure concernenti lo status giuridico delle persone. Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 CIC e al can. 501, § 2 CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congrui alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate; avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 697-699 CIC e dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi… (Francesco, Motu proprio del 2 aprile 2023)

L’avvocato Giustacchini ricorda che il can 700 è già stato precedentemente modificato. Nel motu proprio Competentias quasdam decernere, dell’11 febbraio 2022, papa Francesco aveva assegnato alcune competenze alla potestà esecutiva delle chiese locali (vescovi e/o superiori maggiori) e in particolare Il decreto di dimissione non deve più essere confermato dalla santa sede per gli Istituti di diritto pontificio.

I cann. 699 § 2, 700 CIC e i cann. 499, 501 § 2, 552 § 1 CCEO vengono modificati, per cui il decreto di dimissione dall’istituto, per causa grave, di un professo temporaneo o perpetuo ha effetto fin dal momento in cui il decreto emesso dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio viene notificato all’interessato, fermo restando il diritto di appello del religioso. Pertanto, i testi dei rispettivi canoni vengono modificati e risultano così formulati:

CIC – 699 § 2: Nei monasteri sui iuris, di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione di un professo compete al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.

CIC – Can. 700: Il decreto di dimissione emesso nei confronti di un professo ha vigore nel momento in cui viene notificato all’interessato. Il decreto tuttavia per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all’autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Con l’ultimo Motu Proprio viene modificato nuovamente il can 700 potando a 30 giorni il tempo a disposizione per fare ricorso.

Non c’è più la necessità di chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore (can 1734 CIC). Questa Remostratio era un passaggio necessario e fondamentale prima di proporre il ricorso gerarchico.

Questo passaggio non è più necessario, in pratica:

  1. ricevo il decreto di dimissione
  2. presento ricorso all’autorità competente
  3. il ricorso ha effetto sospensivo del decreto.

 

Riepilogo 

Can 700 prima del 7 maggio 2023

Il decreto di dimissione deve essere approvato dalla Santa sede e deve contenere la possibilità di ricorso entro 10 gg.

Can 700 dal 7 maggio 2023

Il decreto di dimissioni ha valore da quando è notificato al religioso, deve indicare il diritto di ricorso (senza necessità di remostratio) entro 30 gg all’autorità competente. Il ricorso ha effetto sospensivo del decreto.

 

Approfondimento 

Sulla “separazione dall’istituto”, sia come significato della stessa che come procedimento da attuare e le conseguenze che ne derivano. Troviamo i canoni dell’argomento nel CIC

 

LIBRO II: il popolo di Dio
PARTE III – Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
CAPITOLO VI – separazione dei membri dall’istituto

 

Articolo 1: Passaggio ad un altro istituto (can 684-685)

Articolo 2: Uscita dall’Istituto (cann 686-693)

  1. indulto di esclaustrazione temporaneo (per 5 anni)
  • assenza illegittima: ha delle conseguenze gravi: dopo 6 mesi può essere motivo di dimissioni
  • assenza legittima: il superiore competente acconsente e concede il permesso di dimorare fuori dall’istituto. Si chiama assenza legittima fino a 1 anno. Oltre si parla di esclaustrazione. Oggi può arrivare fino a 5 anni.

Esclaustrazione imposta per cause gravi.

  1. Abbandono
  2. Richiesta di indulto del professo solenne per cause gravi: fa richiesta al superiore maggiore che a sua volta inoltra la richiesta alla Santa Sede (voto del superiore maggiore più il voto del consiglio con iter formativo del professo. Elementi che possono fondare la richiesta del religioso)

Articolo 3: dimissioni dei religiosi (cann 694-704) 3 casi:

can 694 dimissione ipso facto: estrema gravità

can 695 per delitti

can 696 per altre cause: gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente…

Sono cause gravi: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima, di cui nel can. 665, §2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate nel diritto proprio dell’istituto

 

can 697 descrive la procedura che deve essere seguita dal superiore che deve provare l’incorreggibilità attraverso lo strumento delle ammonizioni canoniche.

Il superiore maggiore per avviare il processo di dimissioni deve:

  1. Raccogliere le prove
  2. Ammonire per scritto o davanti a 2 testimoni esplicitando ciò che viene contestato e preavvisando il religioso della dimissione, informando anche della facoltà di difendersi dopo 15 giorni, se il religioso non risponde si passa a una seconda ammonizione
  3. Se non risponde neanche a questa dopo 15 gg il superiore trasmette al moderatore supremo tutti gli atti.

can 698 segue l’emissione del decreto di dimissione:

  1. valutazione collegiale delle prove
  2. consiglio di 4 membri
  3. decisione con votazione segreta

 

Queste sono le procedure che rendono valido il decreto. E laddove non fossero rispettate possono servire al religioso che presenta ricorso.

 

Decreto di dimissione can 700 

  1. deve contenere sommariamente i motivi di diritto e di fatto
  2. deve essere esplicitato il diritto dell’espulso di ricorrere all’autorità competente
  3. deve essere indicato il termine di 30 g. (senza remostratio)
  4. il provvedimento deve essere notificato al soggetto colpito dallo stesso

Se ricorrono tutti i presupposti: il Decreto è valido.

Il religioso può fare ricorso entro 30 gg e questo ha effetto sospensivo delle conseguenze.

 

Conseguenze della legittima dimissione:

  1. cessazione dei voti professati
  2. cessazione degli obblighi della professione
  3. non si può esigere alcun compenso per qualsiasi attività svolta nell’istituto. L’istituto da parte sua dovrà osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

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Pubblicato il Gestione, Vita consacrata

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